Il subappalto non mette limiti all’avvalimento

Con l’avvalimento affidabili anche quote preponderanti delle attività contrattuali; il riferimento al subappalto non comporta l’applicazione di limiti all’avvalimento. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato sezione quinta con la sentenza del 16 gennaio 2020 n. 389 in merito all’utilizzo dell’avvalimento e al rapporto con l’istituto del subappalto. In particolare, i giudici hanno precisato che nessuna violazione dell’art. 89, comma 8, del codice dei contratti pubblici è ravvisabile per il fatto che all’ausiliaria sia affidata una quota preponderante delle attività oggetto dell’appalto e anche di quelle principali, mentre al concorrente residua la sola direzione e coordinamento di tali attività.

Nel prevedere che in caso di avvalimento l’appalto «è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati», il codice ha inteso affermare la regola secondo cui l’unico responsabile dal punto di vista giuridico dell’esecuzione del contratto è il concorrente aggiudicatario e che le prestazioni in concreto svolte dall’ausiliaria sono comunque riconducibili all’organizzazione da esso predisposta per l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante.

Pertanto, il riferimento contenuto nell’art. 89, comma 8, del codice dei contratti pubblici all’istituto del subappalto, relativamente alle prestazioni eseguite materialmente dall’ausiliario, è oggetto di una facoltà («l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore»), destinata anch’essa ad operare nella fase di esecuzione del contratto e la cui concretizzazione postula l’assenso dell’amministrazione. Per questa ipotesi non è comunque previsto un limite quantitativo come nel caso del subappalto vero e proprio e questi in coerenza con la finalità tipica dell’avvalimento, di utilizzo delle capacità tecniche ed economiche di terzi necessarie per qualificarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Fonte: ItaliaOggi

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