La Corte Ue conferma: in pendenza di giudizio, l’amministrazione può escludere l’impresa ritenuta precedentemente inaffidabile.

Corte UE, sez. IX, ord. n. 552/18 del 20/11/2019: in pendenza di giudizio, l’amministrazione può escludere l’impresa ritenuta precedentemente inaffidabile.

Ricorrere al giudice per contestare la risoluzione di un contratto per inadempimento non garantisce un salvacondotto per la partecipazione alle gare d’appalto. Anche in attesa che il giudice civile si pronunci in favore della stazione appaltante o dell’impresa, le amministrazioni che indicono nuove gare d’appalto possono sempre escludere il concorrente giudicandolo inaffidabile.

A ribadire il principio è la Corte di Giustizia europea con l’ordinanza n. 552/18.

Nella pronuncia, i giudici europei contestano che una norma nazionale possa impedire alla PA di escludere un’impresa protagonista di una risoluzione contrattuale per il solo fatto che quella risoluzione sia oggetto di un ricorso su cui deve pronunciarsi un giudice. Per la Corte UE, anche in attesa del giudizio, la PA deve sempre poter esprimere una valutazione propria e motivata sull’affidabilità dell’operatore coinvolto nella vicenda.

La pronuncia prende le mosse da una versione del codice appalti (art. 80, co. 5, lett. c)) che permetteva l’esclusione di un concorrente incappato in una vicenda di risoluzione anticipata del contratto solo se quella risoluzione risultava “non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio”. Da qui la censura dei giudici UE che ricordano come le regole europee (art. 57, par. 4, della direttiva 2014/24 ) affidano “all’amministrazione aggiudicatrice, e ad essa sola, e non ad un giudice nazionale, il compito di valutare, nella fase della selezione degli offerenti, se un candidato o un offerente debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto”.

Va evidenziato, però, che, medio tempore, anche a causa di altre vicende simili contestate dalla Corte Europea, le norme italiane sono state adeguate alle indicazioni europee. Nell’art. 80 non trova più spazio l’inciso che limitava il raggio di azione delle stazioni appaltanti in questi casi e, al co. 10-bis dello stesso articolo, è stata aggiunta una clausola che stabilisce che nell’attesa di definizione del giudizio spetta alla stazione appaltante valutare la sussistenza dei presupposti per l’esclusione dell’impresa dalla gara.

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