We Are Medil MAGAZINE – Il recente fenomeno del caro prezzi nelle costruzioni. A cura di Filippo Venticinque

Come ampiamente noto, il fenomeno dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione (soprattutto acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro derivati), quale conseguenza dell’emergenza pandemica prima e della grave crisi ucraina dopo, affligge da tempo l’economia del Paese, incidendo in maniera significativa sull’edilizia in generale e sugli appalti pubblici in particolare.

Come rilevato dalla stessa ANCE, nonché dalle varie associazioni di categoria, il caro materiali rischia di ritardare o persino paralizzare i cantieri del PNRR.

Peraltro un singolare andamento del mercato “ad impulsi”, caratterizzato cioè, dal 2020, da una alternanza ricorrente di periodi di ridotta produzione o addirittura di chiusura temporanea della filiera produttiva e poi di successive rapide impennate della domanda, oltre a vanificare ogni consapevole programmazione dei fabbisogni di medio-lungo periodo, ha determinato significative difficoltà di approvvigionamento allorquando l’offerta è risultata improvvisamente di gran lunga sottodimensionata rispetto alla domanda di materiali da costruzione.

Le recenti tensioni geopolitiche globali, aggravate dalla guerra in corso in territorio ucraino (quindi, nello spazio economico europeo) ed il connesso rapido incremento dei costi dell’energia soprattutto a causa dell’aumento esponenziale del prezzo del gas, hanno poi reso il quadro complessivo ancora più preoccupante.

Senza dimenticare di richiamare, infine, i recenti significativi fenomeni inflattivi con i loro pregiudizievoli effetti.

A fronte di una situazione così critica, il legislatore dell’emergenza è intervenuto (sia pure in ritardo rispetto ai primi importanti segnali del 2020) nel 2021 ma ancor più incisivamente nel corrente 2022, dapprima adottando un sistema esclusivamente “compensativo”, ovvero centrato sul riconoscimento di un indennizzo connesso al solo incremento del costo del materiale da costruzione, poi, con l’aggravarsi della situazione, scegliendo la strada di una più corposa “revisione” dei prezzi contrattuali (agendo quindi su tutte le voci elementari che compongono il prezzo del contratto e non solo sul materiale).

Ebbene, per quanto riguarda il 2021, l’art. 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” del decreto cosiddetto “Sostegni-bis” (decreto legge n°73/2021 convertito con modifiche dalla Legge n°106/2021) ha introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione verificatisi appunto nel 2021.

In sostanza, per gli appalti in corso al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del “Sostegni-bis”), ogni operatore economico, tramite apposita istanza alla propria stazione appaltante (perentoriamente vincolata ad un termine), è stato posto nelle condizioni di fruire di un rimborso per l’eccessivo incremento del costo di alcuni materiali da costruzione.

Per la definizione analitica di tale rimborso il legislatore si è affidato a due specifici decreti del MIMS (ministero infrastrutture e della mobilità sostenibile), il primo pubblicato il 23/11/2021 ed il secondo più recentemente il 12/5/2022, cui è stato assegnato il compito di rilevare secondo criteri predefiniti le variazioni percentuali dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrati nei due semestri del 2021 rispetto al 2020 ed agli anni precedenti fino al 2003, e distinguendo l’alea da assegnare a seconda che l’offerta fosse del 2020 (alea del 8%) o degli anni precedenti (alea del 10%).

L’attuazione del procedimento e la concreta definizione dell’indennizzo, rimesse alla tempestiva diligenza dell’amministrazione appaltante, soprattutto nell’individuare le necessarie risorse finanziarie, dipendono anzitutto dalla meticolosità della direzione lavori che deve applicare il meccanismo compensativo alle partite contabili registrate nei due semestri del 2021.

In verità, allo stato attuale (giugno 2022) solo ad alcuni operatori economici risultano corrisposti e con grave ritardo i risarcimenti relativi al primo semestre 2021, mentre solo di recente, posto il ritardo con il quale è stato pubblicato (il 12 maggio 2022) il decreto con le variazioni dei prezzi del secondo semestre 2021, sono state avanzate le istanze per i rimborsi della seconda parte del 2021.

Come si diceva, l’intervento di tipo “compensativo” del 2021 (a prescindere dalla insufficiente tempestività con la quale si sta attuando) non si è dimostrato adeguato al fin troppo rapido incremento dei prezzi, sicché nel breve volgere dei primi mesi del 2022 sono stati adottati, stratificandosi, importanti interventi, alcuni addirittura abrogando precedenti norme che hanno avuto perciò vita breve.

Due sono i più significativi ed attualmente delineano il quadro generale.

Il primo è definito dall’art.29, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” del decreto legge 27 gennaio 2022, n°4, convertito nella Legge 28 marzo 2022, n°25.

Con il predetto articolo, fino al 31 dicembre 2023, per i bandi pubblicati dopo il 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge), al fine di incentivare gli investimenti pubblici nonché far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del covid, risulta obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara (che siano indifferentemente per lavori, servizi e forniture) delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice D. Lgs. 50/2016.

Ed inoltre, solo per i lavori, è previsto un nuovo sistema di compensazione per gli aumenti eccessivi dei prezzi dei materiali da costruzione. Anche in questo caso mediante l’ausilio di un apposito decreto ministeriale, le stazioni appaltanti saranno tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, mentre le compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza.

Quanto alle loro modalità di erogazione, le compensazioni vengono definite in relazione alle partite contabili allibrate dal direttore dei lavori nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, ma vengono altresì sottoposte, a differenza del sistema compensativo del “Sostegni-bis”, a ulteriori condizioni vincolanti, oltre a quella consueta relativa alla presentazione di una istanza (in questo caso il termine non è più di 15 gg dal decreto di rilevazione ma 60 gg): in sintesi, a) i lavori devono procedere nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma; e b) occorre dimostrare l’effettiva onerosità patita dall’operatore economico tramite la presentazione di adeguati “giustificativi” a comprova (fatture, ordini, dichiarazioni di fornitori o subcontraenti).

Ma è con il secondo intervento del legislatore emergenziale che, seppure soltanto per il 2022, viene fatto un salto di qualità, sicché il sistema risarcitorio cessa di essere solo “compensativo” e diventa “revisionale”, cioè interviene concretamente a riequilibrare l’intero contratto di appalto.

Con l’art.26 rubricato, ancora, “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, del decreto legge n°50 del 17 maggio 2022 (entrato in vigore il giorno dopo, 18 maggio 2022) viene stabilita, “Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei materiali da costruzione,  nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti energetici”, l’applicazione di prezziari aggiornati a luglio 2022 per tutti i lavori eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e, come misura di immediato sostegno, l’emissione di uno stato di avanzamento straordinario entro il 16 giugno 2022, recante un acconto sul maggior avere, pari  all’incremento fino al 20% dei prezziari contrattuali in uso per i lavori eseguiti dal 1 gennaio al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/22).

In sostanza, la disciplina viene ulteriormente innovata, ancor più eccezionalmente, da questo nuovo decreto legge n°50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto “Aiuti”), che di fatto introduce fino al 31 dicembre 2022 una specifica disciplina revisionale – per i lavori in corso le cui offerte siano state presentate entro il 31/12/2021 e per le nuove gare a far data dal 18 maggio 2022 – che si sovrappone, subentrandovi, al DL n°4/2022.

Viene infatti stabilito che le contabilità del 2022, e perciò tutti i SAL emessi nel 2022, siano allibrate con prezzari aggiornati. E perciò viene fatto obbligo alle stazioni appaltanti di aggiornare – entro il 31 luglio 2022 – i prezzari regionali in uso al 18 maggio 2022.

L’aggiornamento può essere effettuato secondo Linee Guida del MIMS (finora mai pubblicate), oppure, temporaneamente, incrementando di una percentuale fino al 20% i prezzi, salvo conguaglio successivo all’adozione del prezzario correttamente aggiornato. 

Con i prezzari aggiornati, per i lavori in corso (offerta entro il 31/12/2021), saranno emessi tutti i SAL del 2022.

Le contabilità già allibrate dal 1^ gennaio 2022 fino al 18 maggio 2022 saranno oggetto di un SAL straordinario da redigere entro 30 gg dal decreto (e perciò entro il 16 giugno 2022).

Il maggior importo a SAL derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati viene riconosciuto, al netto del ribasso applicato, fino al 90% (perciò con alea del 10%).

E, sempre con i prezzari aggiornati, saranno bandite tutte le gare fino al 31/12/2022 con possibilità di utilizzare detti prezzari, transitoriamente fino al 31/3/2023 per i progetti approvati entro tale data.

Filippo Venticinque

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